News del 02.01.2022 - Legge di Bilancio 2022

MODIFICHE AL SISTEMA DI TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Vengono riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%).In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro). Vengono riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000).
Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro). Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell’Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.

ESCLUSIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE

Sono esentati da Irap, dal periodo d’imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

Pur introducendo un criterio di facilissima individuazione al fine di poter individuare i soggetti tenuti/non tenuti al pagamento del tributo, non sono mancate le prime critiche legate al favore che il legislatore pare avere accordato a coloro che svolgono l’attività in forma individuale, andando contro le esigenze del mercato che, invece, sovente richiede aggregazione.

PROROGA BONUS EDILIZI

Super Bonus 110%

Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022.

Sono tuttavia confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari.

31.12.2025
(110% fino a 31.12.2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025)

Interventi effettuati da
–          condomìni;
–          persone fisiche che possiedono l’intero edificio composto da non più di 4 unità;
–          proprietari delle singole unità in condominio o nell’edificio con unico proprietario (interventi trainati);
–          Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.

31.12.2023
(60% dell’intervento complessivo entro il 30.06.2023)

Interventi effettuati da
–          Iacp ed “enti equivalenti”
–          Cooperative edilizie a proprietà indivisa

31.12.2022
(30% intervento complessivo entro il 30.06.2022)

Interventi effettuati
–          su edifici unifamiliari;
–          su unità autonome funzionalmente indipendenti.
Nessun limite di Isee previsto nella versione definitiva del disegno di Legge di bilancio.

Altre detrazioni edilizie

Articolo 1, commi 37 e 38 Il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024 per tutte le seguenti detrazioni edilizie:
–          bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);

–          sismabonus e sismabonus acquisti;

–          ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%;

–          bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024);

–          bonus verde. 

Bonus facciate:

Viene esteso al 2022 il bonus facciate, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie.

Le previsioni del Decreto Antifrode vengono accolte nella Legge di bilancio, escludendo quindi una sua formale conversione in legge.

L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l’opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali). Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario”.

Viene espressamente riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi “minori”.

Viene escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. Proroga credito d’imposta beni strumentali.

 

FONTE: WWW.ECNEWS.IT

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