News del 24.05.2021 - Conversione del Decreto Sostegni e approvazione del Decreto Sostegni Bis
Ecco le principali novità relative alla conversione del Decreto Sostegni
- Contributo a fondo perduto - Articolo 1 D.L. 41/2021
È previsto un contributo a fondo perduto ammontante a 1.000 euro per i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva nel 2018, hanno iniziato l’attività 2019, come da risultanze del registro delle imprese, ai quali non spetta il contributo in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti stabiliti.
- Iva indetraibile e superbonus Articolo 6-bis D.L. 41/2021
L’Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
- Esenzione dal versamento prima rata Imu - Articolo 6-sexies D.L. 41/2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto). L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.
- Sospensione dei termini per i professionisti in caso di malattia o infortunio Articolo 22-bis D.L. 41/2021
Viene prevista una sospensione degli adempimenti e dei versamenti per impossibilità sopravvenuta del professionista abilitato per motivi connessi all’infezione da Covid-19. Il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena. La sospensione opera solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.
Di seguito alcune delle più rilevanti misure annunciate in merito al Decreto Sostegni BIS:
- viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto, di importo pari a quello dell’ultimo Decreto Sostegni;
- viene introdotto un ulteriore metodo per calcolare il calo del fatturato che prevede la comparazione dei dati del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 con quelli del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- viene riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto anche ai soggetti che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare del contributo a fondo perduto è in questo caso determinato in percentuale della riduzione del risultato economico. L’istanza per il riconoscimento di questo contributo a fondo perduto può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021;
- per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021;
- viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
- il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione viene portato fino al 30 giugno.
FONTE WWW.ECNEWS.IT