News del 13.11.2020 – Decreto Ristori Bis 2° parte (D.L. 9/11/2020 n.149)
News del 13.11.2020 – Decreto Ristori Bis 2° parte (D.L. 9/11/2020 n.149)
- Cancellazione 2° rata Imu (Art. 5, 8, comma 6 - D.L. 9/11/2020 n.149)
Per l'anno 2020, non è dovuta la 2^ rata Imu, che deve essere versata entro il 16.12.2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 D.L. 149/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute.
- Proroga 2° acconto 30/11/2020 (Art. 6 - D.L. 9/11/2020 n.149)
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute, la proroga al 30.04.2021 del termine relativo al versamento della 2^ o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nell’art. 98, c. 2 D.L. 104/2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per tutti gli altri soggetti Isa, il rinvio del 2° acconto al 30.04.2021 è previsto solo nel caso di una riduzione del fatturato nel 1 semestre 2020 del 33% rispetto al 1 semestre 2019.
- Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali (Art. 6 - D.L. 9/11/2020 n.149)
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'art. 13 D.L. 137/2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1D.L. 149/2020.
La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail.
È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 D.L. 149/2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. I benefici della presente agevolazione sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.